SINISTRI STRADALI – INVESTIMENTO DI PEDONE: In quali casi il pedone NON ha ragione?

Ai sensi dell’art. 2054 Cod. Civ, in caso di investimento di pedone, grava su chi guida una presunzione di responsabilità.

Ma nel caso in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo, inatteso e repentino, tale da non consentire al conducente di effettuare una manovra impeditiva dell’investimento, è possibile dimostrare il concorso di colpa o addirittura l’esclusiva responsabilità del pedone nella causazione dell’investimento.     

Vediamo prima di tutto cosa prevede il Codice della Strada rispetto alle norme di comportamento che i pedoni sono tenuti a rispettare.

Art. 190. Comportamento dei pedoni (Nuovo Codice della Strada, decreto legisl n. 285/1992 e successive modifiche) .
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

…omissis …

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

Passiamo in rassegna alcuni esempi, tratti da pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni, secondo cui il pedone NON ha sempre ragione.

Il pedone, in generale, NON ha ragione quando è imprudente e disattento.

Il pedone, ad esempio, NON ha ragione:

…  Se taglia la sede stradale in diagonale sbucando all’improvviso davanti all’auto che poi lo ha investito (Cass.  n. 20307/2014)

… Quando, noncurante dei divieti, attraversa la strada di corsa, o attraversa l’incrocio, nonostante abbia il semaforo rosso (Tribunale di Genova, sentenza n. 645/2015- Tribunale di Ravenna, sentenza n. 464/2017)  

Quando tiene una condotta anomala e si para improvvisamente e imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo che poi lo ha investito (Cass. Sez. III, n.  9242/2016)

… Se sopraggiunge all’improvviso, lontano o fuori dalle strisce pedonali, per di più di notte (Cass. n. 27524/2017)

Se attraversa la strada per inseguire il cane sfuggito al guinzaglio (Tribunale di Roma, sentenza n. 18769/2018)

…  Quando attraversa la strada, senza guardare, per parlare al cellulare (Tribunale di Trieste, sentenza n. 380/2019)

Quando attraversa la strada, a scorrimento veloce, con spartitraffico che delimita le carreggiate (già di per sè invalicabile da parte dei pedoni) senza dare precedenza all’automobile che proviene, per di più in ora notturna (Cass. n. 25027/2019).  

Questi comportamenti contribuiscono a causare gli incidenti stradali e ad attenuare, fino talvolta ad escluderla, la responsabilità dei conducenti.

In casi come questi, il pedone investito viene ritenuto, in parte o per intero, responsabile della causazione dell’evento, con conseguente riduzione o diniego del relativo risarcimento.

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