COMPRAVENDITA : vizi e difetti del bene – azione di garanzia – prescrizione

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18672 dell’ 11.7.2019

Nel contratto di compravendita il venditore è tenuto a garantire al compratore che il bene (oggetto del contratto) sia immune da vizi e difetti che lo rendano inidoneo all’uso a cui è destinato o che ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile (garanzia per vizi e difetti).

L’art. 1495 cod. civ., comma 1, recita :“il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (termine di decadenza), salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.

L’art. 1495 cod. civ., comma 3, recita: “l’azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna” (termine di prescrizione).

Con riferimento a quest’ultimo termine (e cioè un anno dalla consegna del bene) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale tra orientamenti differenti in materia di prescrizione, con riguardo alla possibilità di riconoscere efficacia interruttiva, oltre che alla proposizione della domanda giudiziale, anche agli atti extra-giudiziali, come ad esempio la costituzione in mora (art. 2943 comma 4 Cod. Civ.).

Secondo questa importante sentenza, nel contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 2943 comma 4 Cod. Civ, sono atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi e difetti (art. 1495 comma 3 Cod. Civ) le manifestazioni extra-giudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219 comma 1 Cod. Civ (lettera di costituzione in mora), con la produzione dell’effetto generale di cui all’art. 2945 comma 1 Cod. Civ. (per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione).

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