“DIRITTO DI VISITA” ai tempi del Covid-19: orientamenti giurisprudenziali a confronto

E’ possibile esercitare il diritto di visita genitori/figli per coppie separate o divorziate in tempi di Coronavirus?

La Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito istituzionale (FAQ, punto 13, 10.3.2020) indica, a seguito del DPCM dell’8.3.2020, che “gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio”.

Tuttavia sul punto, in queste ultime settimane, sono intervenute alcune pronunce giurisprudenziali di diverso orientamento. Vediamole in breve.

Il Tribunale di Verona (con decreto del 10.3.2020) ha sospeso temporaneamente l’esercizio del diritto di visita tra un padre (residente in un Comune dell’Emilia Romagna) e le figlie minori (collocate presso la madre e residenti in Comune del Veneto), prevedendo, in luogo dello spostamento da un Comune all’altro, la possibilità di videochiamate in una determinata fascia oraria al fine di consentire comunque il dialogo con le figlie senza interferenze.

Il Tribunale di Milano (con decreto dell’ 11.3.2020) non ha sospeso l’esercizio del diritto di visita e non ha ritenuto “gravi” (ai sensi dell’art. 709 ter C.p.c) le condotte della madre, che nel caso di specie aveva ostacolato, in periodo di emergenza sanitaria, il diritto di visita padre/figli. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che le previsioni del DPCM dell’8.3.2020 non siano preclusive rispetto all’attuazione delle disposizioni di affidamento e collocamento di figli minori, laddove consentano spostamenti finalizzati al rientro presso residenza o domicilio. Dunque, nessuna chiusura in ambito regionale può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.

Di diverso orientamento invece la Corte di Appello di Bari che (con decreto del 26.3.2020) ha sospeso le visite tra padre e figlio residenti in Comuni diversi, disponendo contatti solo attraverso videochiamate. A giudizio della Corte pugliese il diritto / dovere di genitori e figli minori di incontrarsi è “recessivo” rispetto alla limitazione di circolazione delle persone e alla tutela della salute (art. 32 Costituzione). Dunque, il diritto/dovere di visita tra genitore e figli e il diritto del minore a mantenere un legame stabile con entrambi i genitori, senza dubbio entrambi meritevoli di tutela, vanno bilanciati con il diritto alla salute del minore e la sua tutela, che prevale.

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