ASSEGNO SOCIALE (art. 3, comma 6, Legge n. 335/1995)

Tribunale di Monza – Sezione Lavoro – sentenza del 22.1.2020 (Giudice: Dott.ssa Crispino).

Segnaliamo questa recentissima pronuncia del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro – emessa nell’ambito di un procedimento giurisdizionale relativo all’accertamento del diritto a percepire l’assegno sociale, sulla base dei redditi effettivamente percepiti dal beneficiario.

L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, erogata dall’INPS, su domanda dell’interessato, in presenza di determinati requisiti e presupposti di età, cittadinanza, residenza e reddito. Nel caso di specie l’unico elemento oggetto di contestazione era il requisito reddituale.

Il Tribunale di Monza ha ribadito un importante principio giuridico, già affermato qualche anno fa da un precedente provvedimento della medesima sezione (Tribunale di Monza, sentenza del 16.3.2016 , Giudice Dott.ssa Sommariva), secondo cui “il presupposto di legge per fruire dell’assegno di sociale non va ravvisato in uno stato di bisogno o di peculiare indigenza, quanto piuttosto in una determinata situazione reddituale nelle annualità interessate”.

Il dato rilevante, dunque, per beneficiare di questa prestazione, è l’effettiva titolarità di redditi non superiori alle soglie annualmente previste dalla legge.

La  giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 6570/2010) aveva a sua volta affermato che “in tema di assegno sociale, l’art. 3 della Legge n. 335/1995, assegna rilievo non alla mera titolarità di redditi ma alla loro effettiva percezione”.

Nel caso in esame, l’essere titolare di un’impresa individuale o di una Partita Iva, non è stato di ostacolo al riconoscimento del diritto a percepire l’assegno sociale, avendo accertato in capo al beneficiario l’effettiva percezione di redditi negativi, di conseguenza rientranti nelle soglie previste dalla legge per poter fruire di questa prestazione.

E’ stato dunque accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’assegno sociale, sulla base di quanto sopra descritto, con conseguente condanna dell’ Istituto Previdenziale al pagamento dei ratei dovuti.

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